Lo Statuto Nazionale
Il presente STATUTO NAZIONALE CONFEDEREX, approvato dall’Assemblea Nazionale Confederex riunita in Roma il 27 aprile 2013, presso la Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane, è in vigore dal 27 aprile 2013.
Art. 1 – È costituita, con sede in Roma nella Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane- via Aurelia 476 – la Confederazione Italiana delle Associazioni Ex Alunni ed Ex Alunne della Scuola Cattolica, rappresentate dalle Federazioni Nazionali e Coordinamenti Nazionali degli Ex Alunni/e di Congregazioni religiose insegnanti e dai Consigli Regionali Ex Alunni/e della Scuola Cattolica. La sigla è Confederex. È un’associazione di volontariato.
Art. 2 – La Confederex è apartitica e non ha fini di lucro.
Art. 3 – La Confederex, nel rispetto dell’autonomia degli organismi aderenti si propone:
- di stimolare iniziative di utilità sociale a favore dei propri associati e della società civile;
- di sostenere la formazione spirituale, culturale e civica dei suoi aderenti;
- di promuovere la diffusione della scuola cattolica e della cultura cattolica;
- di stimolare l’impegno sociale di solidarietà e di promozione umana dei suoi aderenti con spirito di servizio;
- di promuovere contatti che suscitino collaborazione ed aiuto tra gli/le Ex Alunni/e della scuola cattolica;
- di stimolare il dialogo interculturale ed inter-religioso nella società;
- di sostenere e promuovere la collaborazione con altre aggregazioni laicali;
- di stimolare lo sviluppo dei propri organismi regionali, provinciali e cittadini;
- si riconosce come associazione privata di fedeli, ex canone 321 e seguenti.
Art. 4 – La Confederex
- promuove la nascita di Associazioni Ex Alunni/e e la loro collaborazione con i centri educativi di origine
- rappresenta i propri aderenti presso gli organismi civili ed ecclesiastici, in conformità alle delibere dell’Assemblea
Art. 5 – Sono Membri della Confederex:
- le Federazioni Nazionali, Unioni Nazionali, Coordinamenti Nazionali di Ex Alunni/e delle Congregazioni religiose insegnanti
- i Consigli Regionali o Segreterie Provinciali Confederex ove non esista il riferimento regionale.
Art. 6 – Sono organi della Confederex:
- l’Assemblea Nazionale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
Alle cariche elettive della Confederex possono accedere gli/le Ex alunni/e appartenenti ad uno dei Membri aderenti. Tutte le cariche sono ricoperte e svolte sotto forma di volontariato e di gratuità e non danno diritto ad alcuna remunerazione, fatto salvo eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 – L’Assemblea Nazionale è costituita dai delegati dei Membri aderenti, con un numero minimo di 2 e massimo di 3, in regola con la quota associativa da almeno due anni consecutivi precedenti l’Assemblea. L’Assemblea ordinaria elettiva è convocata dal Presidente Confederex ogni quattro anni. L’Assemblea per l’approvazione dei rendiconti economico e finanziario è convocata annualmente e fissa l’ammontare delle quote associative.
L’Assemblea può, altresì, essere convocata, in via straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quarto dei membri aderenti. L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere inviato 30 giorni prima della data fissata per la riunione, per posta o via telematica. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti almeno i due terzi dei componenti e, trascorsi trenta minuti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti tranne che per l’Assemblea elettiva nella quale è necessaria, in seconda convocazione, la metà più uno dei componenti. Essa elegge un suo presidente ed un suo segretario. L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei partecipanti, salvo che per le modifiche statutarie, di cui all’art.17. Viene redatto un verbale dell’Assemblea, che viene inviato a tutti i Membri aderenti perché ne venga data idonea pubblicità.
L’Assemblea, ogni quattro anni:
- elegge il Presidente Confederex,
- elegge i Revisori dei Conti,
- elegge i Probiviri,
- prende atto dei componenti del Consiglio Direttivo designati dalle rispettive realtà di appartenenza,
- stabilisce gli indirizzi relativi al programma delle attività sociali.
L’elezione degli organi di cui alle lettere a) b) e c) avviene con voto segreto.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è composto dal Presidente Confederex e da un delegato per ogni Membro aderente.
Il nominativo del delegato eletto da ciascun Membro come componente il Consiglio Direttivo deve essere comunicato quarantacinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea, al Segretario Confederex, che provvede a segnalarlo insieme all’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo, l’Assistente Ecclesiastico Confederex, gli/le Assistenti spirituali dei Membri aderenti, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiri, nonché gli Ex Presidenti Nazionali Confederex.
Nella sua prima riunione, da tenersi entro trenta giorni dall’Assemblea elettiva, il Consiglio elegge tra i suoi componenti almeno due Vicepresidenti. Elegge, poi, anche fuori dei suoi componenti, ma comunque fra gli appartenenti ai Membri associati:
- un Segretario Generale
- un Tesoriere
- un Delegato nazionale Giovani (di età non superiore ai trentacinque anni)
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta è convocato dal Presidente e, comunque, almeno due volte l’anno.
Si riunisce, altresì, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Esso è regolarmente costituito in prima convocazione, con due terzi dei componenti, trascorsi trenta minuti, con almeno la metà più uno dei suoi componenti, tranne che nella riunione che deve procedere all’elezione delle cariche sociali di cui al comma tre, nelle quali è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Esso delibera a maggioranza dei presenti e per alzata di mano, tranne che per l’elezione delle cariche sociali, vice.presidenti, segretario, tesoriere, delegato giovaniper le quali la votazione avviene sempre per voto segreto. In caso di parità fra più candidati si procede ad una votazione di ballottaggio. Ogni componente ha diritto ad un voto e può disporre di una sola delega di un altro componente. In tutte levotazioni non di cariche sociali, in caso di parità, prevale il voto del presidente Confederex. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o decesso di un consigliere, esso viene sostituito dalla Federazione o Consiglio Regionale di appartenenza.
Il Consiglio ha la facoltà di concedere attestati di benemerenza a chi si sia distinto per zelo e fedeltà alla scuola cattolica ed alle Associazioni di Ex Alunni/e. Il Consiglio attua le delibere dell’Assemblea. Il Consiglio fissa l’ordine del giorno dell’Assemblea. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente più anziano.
Viene redatto, a cura del Segretario, un apposito verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo: deve essere inviato ai componenti del Consiglio, ai Membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo cura particolarmente il coinvolgimento e l’inserimento di giovani Ex Alunni/e nell’ambito della Confederazione, con compiti di animazione e responsabilità. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di attribuire incarichi a termine a singole persone e/o commissioni.
Il Consilio Direttivo ha la facoltà di cooptare – senza diritto di voto – persone per il raggiungimento di specifici obbiettivi.
Art. 9 – Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Confederex e ne promuove l’attività in unione con il Consiglio Direttivo. Viene eletto dall’Assemblea ogni quattro anni ai sensi dell’art.7, con apposita votazione a scutinio segreto: in caso di parità fra due o più candidati, si procede ad una votazione di ballottaggio. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a convocare, entro sessanta giorni, un’Assemblea straordinaria per procedere all’elezione di un nuovo Presidente.
Art. 10 – L’Assistente ecclesiastico Confederex è indicato dal Consiglio Direttivo Confederex, con ratifica da parte dell’Ordinario Diocesano, se sacerdote, o dal Superiore della Congreagazione, nel caso sia religioso.
Partecipa con parere consultivo all’Assemblea Nazionale ed alle riunioni del Consiglio Direttivo
Art. 11 – Il Collegio dei Probiviri è l’organo giurisdizionale della Confederex ed è composta da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Nazionale ogni quattro anni, con apposita votazione a scrutinio segreto. Sono eletti membri effettivi i primi tre in graduatoria e supplenti i successivi due. In caso di vacanza di un suo componente gli subentra chi segue nella graduatoria di votazione. Nella sua prima riunione, da tenersi entro trenta giorni dall’elezione, elegge tra i suoi componenti effettivi, un Presidente, che, se temporaneamente impedito, verrà sostituito dal membro effettivo più anziano d’età. Il Collegio dei Probiviri vigila sull’esatta applicazione e/o interpretazione dello Statuto e del Regolamento, risolve eventuali controversie fra cariche sociali, decide sulla disciplina interna della Confederex, ai fini del suo fraterno andamento, proponendo, se necessario, eventuali sanzioni (ammonizione, sospensione, radiazione).
La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica all’interno della Confederex Nazionale.
Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile della Confederex ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Nazionale ogni quattro anni, con apposita votazione a scrutinio segreto.
Sono eletti membri effettivi i primi tre in graduatoria e supplenti i successivi due. In caso di vacanza di un suo componente gli subentra chi segue nella graduatoria di votazione.
Nella sua prima riunione, da tenersi entro trenta giorni dall’elezione, elegge tra i propri componenti effettivi un Presidente, che, se temporaneamente impedito, verrà sostituito dal membro effettivo più anziano d’età. Al Collegio dei Revisori sono demandati l’accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione per l’Assemblea di una relazione sui rendiconti economico-finanziari annuali.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno della Confederex Nazionale.
Art. 13 – L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di pgni anno.. Il bilancio della Confederex è costituito da due parti: preventivo e consuntivo. Entrambi devono essere accompagnati da una relazione dei Revisori dei Conti ed approvati annualmente dall’Assemblea Nazionale. Eventuali utili e/o avanzi, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, ai membri aderenti.
Art. 14 – Il patrimonio della Confederex è costituito da:
- quote degli associati, il cui ammontare è stabilito ogni anno, dall’Assemblea Nazionale;
- contributi degli associati;
- contributi dello Stato e/o di Enti, Istituzioni pubbliche e/o religiose;
- contributi privati;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e/o lasciti testamentari
Art. 15 – Le candidature per le cariche di Presidente e di componente del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, proposte dai membri aderenti, dovrenno formalmente pervenire almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea, al Segretario della Confederex che provvede ad inviare l’elenco dei candidati insieme alla convocazione dell’Assemblea. Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, con schede separate. In caso di parità fra più candidati si procederà ad una votazione di ballottaggio.
Il Presidente della Confederex è eletto ogni quattro anni, dall’Assemblea Nazionale secondo le modalità indicate all’art.8: risulterà eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, si procederà ad apposita votazione di ballottaggio. L’Assemblea nomina i componenti del seggio elettorale, in numero di tre, scelti fra chi non risulti candidato. Viene redatto un apposito verbale relativo a tutte le operazioni di voto. La Confederex Nazionale ha durata illimitata e si estingue per le cause indicate dall’art.27 C.C. . In caso di scioglimento, gli eventuali beni e/o somme che residuino dopo la liquidazione verranno devoluti ad Associazioni e/o Enti con finalità analoghe.
Art. 17 – Le modifiche dello statuto sono competenza esclusiva dell’Assemblea, sempre che siano presenti almeno i due terzi dei componenti e con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto. Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea, al Segretario che provvederà ad inviarle agli aderenti insieme con la convocazione dell’Assemblea stessa. La Confederex può dotarsi di un regolamento applicativo.
Art. 18 – I Consigli Regionali Confederex sono regolati dallo Statuto regionale Confederex il cui testo è allegato al presente Statuto nazionale.
Art. 19 – Organo ufficiale d’informazione della Confederex è la Newsletter -Confederex_News- , può essere stampata o telematica.
Art. 20 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile, agli usi e consuetudini ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.