Lo Statuto Regionale

STATUTO dei CONSIGLI REGIONALI CONFEDEREX

 

Art. 1 – Generalità

È costituita con sede in…………… IL CONSIGLIO REGIONALE CONFEDEREX del/della ……………, membro della Confederazione Italiana delle Associazioni Ex-Alunni ed Ex-Alunne della Scuola Cattolica. Il presente statuto è allegato allo statuto nazionale Confederex.

 

Art. 2 – Membri

Possono diventare membri del Consiglio Regionale, le Associazioni di Ex-alunni e di Ex-alunne della Scuola Cattolica che abbiano la loro sede nella regione.

 

Art. 3 – Fini

Il Consiglio Regionale ho lo scopo di contribuire sul piano regionale, alla formazione spirituale, culturale e civica dei suoi aderenti, alla promozione ed alla difesa della Scuola Cattolica e della Cultura Cattolica, all’affermazione dei principi religiosi e morali nella famiglia, nella scuola e nella società secondo le indicazioni del Magistero ecclesiale.

Si propone di:

  1. svolgere un’attività di collegamento e di stimolo presso gli Enti e le Congregazioni religiose educanti, affinché sia valorizzato ed incentivato l’associazionismo tra gli ex-alunni;
  2. promuovere la conoscenza e lo scambio di esperienze tra le Associazioni aderenti, stimolando intese ed iniziative comuni;
  3. stimolare la nascita nella regione di nuove associazioni ex-alunni/e di scuole cattoliche;
  4. costituire, ove ne ricorrano le condizioni, il settore giovani per l’incremento della presenza giovanile Ex-Alunni.

 

Art. 4 – Organi

Sono organi del Consiglio Regionale Confederex:

  1. l’Assemblea
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente

 

  1. il Delegato Giovani
  2. il Segretario
  3. il Tesoriere
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti
  5. il Collegio dei Probiviri

 

Art. 5 – Assemblea

L’Assemblea è costituita da due delegati di ogni Associazione che sia diventata membro del Consiglio Regionale Confederex e che sia in regola con la quota sociale da almeno due anni. All’Assemblea partecipano con voto consultivo gli Assistenti delle Associazioni aderenti, l’Assistente del Consiglio Regionale ed il Presidente Nazionale Confederex.

L’Assemblea si riunisce una volta nell’anno in sessione ordinaria. Essa può essere convocata in sessione straordinaria dal Presidente o su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di un quarto delle Associazioni aderenti.

Ogni tre anni l’Assemblea:

  1. elegge il Presidente del Consiglio Regionale Confederex;
  2. elegge il Consiglio Direttivo;
  3. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
  4. elegge il Collegio dei Probiviri;
  5. fissa la quota associativa;
  6. vota il bilancio del Consiglio Regionale Confederex
  7. discute di ogni argomento portato all’attenzione del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, delibera a maggioranza ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale Confederex, che la convoca, con comunicazione scritta o telematica, con quindici giorni di anticipo.

L’elezione delle cariche sociali avviene sempre per voto segreto.

L’assemblea è validamente costituita con almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice.

 

Art. 6 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dl Presidente e da un membro delle associazioni aderenti. Esso elegge al suo interno, nella sua prima riunione dopo l’Assemblea elettiva, a maggioranza semplice, un Vicepresidente, un Delegato giovani, un Segretario e un Tesoriere.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa con voto consultivo l’Assistente del Consiglio Regionale Confederex. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, collaboratori esterni al Consiglio stesso, con funzioni di consulenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, delibera a maggioranza semplice e ad esso spettano poteri di ordinaria amministrazione del Consiglio Regionale Confederex.

Esso si riunisce ogni qualvolta è convocato dl Presidente e comunque almeno tre volte nell’anno.

 

Art. 7 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Ha la rappresentanza del Consiglio Regionale Confederex, incarico che può delegare al Vicepresidente od a un altro membro del Consiglio Direttivo, nel caso di impedimento del Vicepresidente.

In caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, tutti i poteri del Presidente possono essere trasferiti al Vicepresidente.

 

Art. 8 – L’Assistente

È indicato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni, previa ratifica dell’autorità religiosa competente, contemporaneamente al Consiglio Direttivo ed al Presidente.

Cura l’animazione spirituale del Consiglio Regionale Confederex e sollecita la partecipazione degli Assistenti delle Associazioni aderenti alla vita del Consiglio Regionale Confederex.

 

Art. 9 – Segretari Provinciali e Diocesani

Il Consiglio Regionale Confederex può costituire una segreteria provinciale o diocesana, nell’ambito di provincie e diocesi della rispettiva regione, nominandone il segretario.

Scopo di una segreteria provinciale e diocesana è l’animazione ed il coordinamento delle associazioni di Ex-Alunni e di Ex-Alunne presenti nella stessa provincia o diocesi. Alle riunioni delle segreterie provinciali e diocesane è invitato il Presidente del rispettivo Consiglio regionale Confederex.

Il Consiglio Nazionale Confederex può costituire una o più segreteria provinciale o diocesana anche in assenza del Consiglio Regionale.

 

Art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea ogni tre anni.

 

Art. 11 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea ogni tre anni.

 

Art. 12 – Fondo comune

Il fondo comune è costituito dalle quote associative e da qualunque altro contributo o donazione. Il rendiconto annuale della sua gestione è affidato al Tesoriere.